PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, agli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali, riconosciute ai sensi della legge, è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».